Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
      2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.
      3. Le presente legge determina i princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
      4. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente.